Abuso e Violenza Sessuale: cosa dice la “legge” : alcune delle domande più frequenti a cura di Federica Rondino
Oltre alla Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in Italia nel 2014, la legge 119 del 2013 ha decretato norme importanti, tra cui l’arresto in flagranza obbligatorio per stalking e violenza famigliare; la priorità per i processi che riguardano questi due reati e la violenza sessuale; la possibilità di ritirare la querela solo davanti a un giudice, a garanzia delle donne che denunciano; l’aggravante per i reati di maltrattamento in famiglia, commesso in presenza di minori; l’obbligo di comunicare alla donna offesa la revoca di misure cautelari che riguardino l’abusante. L’ultima novità è il decreto legge 212 del 2015 che attribuisce particolari tutele alle vittime cosiddette vulnerabili, tra cui quelle dipendenti affettivamente, psicologicamente o economicamente dagli autori del reato.
La legge tutela le vittime di violenza l’importante è come vengono interpretate e applicate le norme.
Ma soprattutto è importante che le vittime conoscano i propri diritti e le modalità per farli valere
Qui di seguito troverete le risposte ad alcune domande frequenti circa come agire in caso si sia vittime di un abuso e /o una violenza.
Prima di iniziare vogliamo sottolineare un punto molto importante: la legge prescrive che chi è accusato di violenza sessuale, per difendersi, deve fornire la prova che la “vittima” (o presunta tale) abbia manifestato la volontà dell’atto sessuale. È evidente che tale prova non possa essere affidata alla sola dichiarazione dell’accusato. Nello schema del procedimento penale c’è un onere della prova che grava sul Pubblico Ministero – quello di consentire la ricostruzione del reale andamento dei fatti – e un onere della prova che grava sull’accusato – quello di dimostrare l’esistenza del consenso della presunta vittima all’atto sessuale.
Cosa si deve fare se si è subito un abuso o una violenza sessuale?
Bisogna recarsi il prima possibile in Procura presso un Commissariato della Polizia e si dice che si vuole sporgere denuncia. Questo bisogna farlo il prima possibile. Lo sporgere una denuncia è un atto completamente gratuito.
Dopo la denuncia che cosa accade?
Dopo la denuncia parte l’iter che è uguale a quello per gli altri reati. La polizia giudiziaria, infatti, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia alla Procura della Repubblica competente, il Magistrato assegnatario del procedimento apre il procedimento e dispone gli atti di indagine da fare. A questo punto si raccolgono gli elementi di ricostruzione del caso e si sente l’accusante.
Come si svolgono le indagini?
In questa fase il Pubblico Ministero gode di una certa discrezionalità su come svolgere le indagini, compie gli atti d’indagine che ritiene più opportuni. Al processo si arriva solo se il Pubblico Ministero, una volta compiuti gli atti d’indagine, ritiene di avere degli elementi di prova per mandare avanti un processo.
Si arriva sempre al processo?
No. Laddove il Pubblico Ministero ritenga che non ci siano prove della violenza denunciata si può arrivare anche alla richiesta di archiviazione.
L’iter generale prevede che ove il procedimento non venga archiviato, il Pubblico Ministero formuli una “richiesta di rinvio a giudizio”, portando al giudice per le indagini preliminari le prove affinché questi le valuti. Se gli elementi forniti sono forti potrà procedersi alla celebrazione di un processo. Il processo si svolge davanti a un collegio di giudici. Questa fase del procedimento si chiama tecnicamente “dibattimento”. Lo scopo del dibattimento è quello di raccogliere pubblicamente – e quindi con la presenza sia del difensore dell’imputato che del Pubblico Ministero – le prove a carico e a discarico dell’imputato. Questo avviene pubblicamente.
Vi è uno psicologo che affianca le persone che denunciano una violenza e/ abuso?
La Polizia Giudiziaria generalmente non si serve di questo strumento per gli adulti, ma solo nel caso di minorenni
La legge prescrive che venga sentito uno psicologo, psicoterapeuta, psichiatra in caso di un procedimento per violenza e/o abuso sessuale? Chi è che può chiamare a testimoniare uno specialista sugli effetti che può avere uno stupro sulla mente di una persona?
La legge non prescrive questo approfondimento tecnico. Esso è fatto in maniera discrezionale. A richiederlo può essere sia il Pubblico Ministero nella fase di indagini, sia il collegio giudicante nella fase del dibattimento.
Di norma lo si fa quando c’è un minore, ma per il maggiorenne non viene ritenuto necessario. È una scelta che si può fare in una situazione dubbia, ma lo dispone in sua coscienza il Pubblico Ministero o anche il collegio giudicante.
Come funziona la prescrizione per questo tipo di reato?
La prescrizione è ancorata al tempo massimo della pena previsto dalla legge.
Nel caso della violenza sessuale, ad esempio, la pena prevista dalla legge è la reclusione da cinque a dieci anni. Dunque la prescrizione del reato non potrà essere inferiore a 10 anni.
La denuncia può essere sempre fatta o si hanno dei limiti temporali?
Per fare una denuncia bisogna sottostare a dei limiti temporali stabiliti dalla legge. Proprio per questo è importante che chi conosce l’accaduto, come uno psicoterapeuta a cui la vittima si è rivolta, inviti la persona a sporgere al più presto la denuncia.
Se si viene a conoscenza che una persona è stata vittima di violenza si può sporgere denuncia?
È possibile solo in caso di minore.
Qual è l’istruzione che, in merito a casi di abuso e/o violenza ha il corpo della polizia?
Come già visto, la polizia è obbligata a trasmettere la denuncia del reato di violenza sessuale alla Procura della Repubblica Competente. È, inoltre, obbligata a compiere gli atti di indagine eventualmente richiesti dal Pubblico Ministero.